Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21577 del 17/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21577 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO SALVATORE nato il 17/02/1964 a CESSANITI
avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Data Udienza: 17/11/2017
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9/1/2017, la Corte di appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale di Monza del 12/3/2014, che aveva condannato Russo
Salvatore avendolo ritenuto colpevole dei seguenti reati: a) detenzione illegale di
27 proiettili calibro 9 parabellum Nato (art. 2 I. 895/67) b) detenzione illegale di
arma comune da sparo (artt. 2, 7 I. 895/67); c) detenzione abusiva di proiettili
(art. 697 cod. pen.).
mancanza di motivazione. Deduce che la Corte d’appello si è limitata a rinviare
alla decisione di primo grado, senza argomentare in modo preciso sulla
sussistenza del dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente denunzia formalmente
carenze motivazionali, ma chiede, in realtà, la rilettura del quadro probatorio e il
riesame nel merito della vicenda processuale. Tale riesame è precluso in sede di
indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può
essere appurato se la struttura razionale della ordinanza impugnata abbia una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio
acquisito.
Nel caso di specie, la Corte di appello di Milano, con motivazione e;ente da
vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla
sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, spiegando che esso è
costituito dalla coscienza e volontà di detenere le armi e munizioni, cioè di
averne il possesso. La sentenza spiega che nel caso in esame non può essere
attribuito alcun significato alla durata dell’illegale detenzione dei 27 proiettili
calibro 9 parabellum né al fatto che, qualora avesse rammentato di averli, il
Russo li avrebbe consegnati spontaneamente agli operanti prima dell’inizio della
perquisizione eseguita il giorno 1/3/2012. Il ricorrente, al contrario, si è limitato
ad asserire l’insufficienza della motivazione
per relationem
della sentenza
impugnata, senza indicarne specificamente le parti lacunose o viziate.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
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Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.