Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21576 del 17/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21576 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AHMED SAYED AHMED EL SAYED ABOU AMER SAYED nato il 13/04/1971 a EL
MENOUFIA( EGITTO)
avverso la sentenza del 30/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Data Udienza: 17/11/2017
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/6/2016, la Corte di appello di Milano, in riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 27/1/2016, condannava Ahmed Sayed
Ahmed El Sayed alla pena di mesi sei di reclusione, avendolo riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 1-ter, comma 15, I. 102/2009, così qualificato il
fatto.
Avverso la sentenza di condanna l’imputato ha proposto ricorso per
ricorrente sostiene che la Corte, riqualificando il fatto, originariamente
addebitato ai sensi dell’art. 5 I. 102/2009, sia incorsa in inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 1-ter della legge citata e che la sentenza sia del tutto priva
di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché contiene contestazioni non puntuali della
logica giustificativa del provvedimento impugnato, limitandosi ad esporre
considerazioni critiche generiche, non pertinenti rispetto alla ratio decidendi dello
stesso provvedimento.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’im pug nazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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,
cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen. Il