Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21576 del 01/03/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21576 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

Data Udienza: 01/03/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELFIORE CARLO N. IL 05/09/1974
avverso la sentenza n. 21/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
16/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO BELLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (1/’ Oalt
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che ha concluso per -el_c2„
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otet zie,

Udito, per la parte civile, l’Avv

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Udit ddifensoreAvv.

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RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Messina confermava la sentenza emessa in data dal
Tribunale di Mistretta il quale aveva ritenuto l’imputato Belfiore Carlo, nella sua
qualità di titolare della omonima Ditta di Costruzioni, colpevole del reato di

norme sulla prevenzione degli infortuni e lo condannava alla pena di mesi due di
reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, nonché statuiva a favore
della parte civile costituita.

2. La corte territoriale, evidenziava che gli obblighi previsti a carico del
datore di lavoro in materia di sicurezza all’interno del cantiere erano certamente
cogenti anche al di fuori del luogo di lavoro allorquando, come nel caso in specie,
al dipendente era stato affidato il compito di delimitare con la calce un lotto di
terreno. Quanto poi alla dotazione degli strumenti antinfortunistici, quali guanti,
occhiali ed altro, il giudice di appello riteneva plausibili le dichiarazioni
dell’operaio il quale aveva riferito di non avere ricevuto personalmente le
dotazioni, ma che gli era stato solo indicato dove le stesse si trovavano, e che le
stesse erano in pessime condizioni di uso e che comunque il datore di lavoro non
ne richiedeva in concreto l’adozione; rappresentava ancora come nel giorno
dell’infortunio tali dotazioni non fossero presenti sul luogo dell’infortunio come
rilevato dal personale dell’ispettorato del lavoro.

3. Avverso la suddetta pronuncia interponeva ricorso per Cassazione la
difesa di Belfiore Carlo proponendo un unico motivo di ricorso in punto 01,i
responsabilità, deducendo vizio motivazionale per assoluta carenza della
motivazione nella parte in cui il giudice di appello aveva del tutto trascurato di
fornire adeguato riscontro ai motivi di impugnazione in appello, limitandosi a
richiamare, anche per relationem e solo in parte espressamente, il contenuto
della decisione di primo grado.
Con un secondo motivo di ricorso la difesa del Belfiore era a richiedere il
beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziario ricorrendone i presupposti di legge, richiesta già avanzata al giudice di
appello ma da questo non considerata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

lesioni colpose gravi ai danni dell’operaio Faraci Giampiero con violazione delle

1.In primo luogo va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato,
commesso in data 14.3.2007. Il termine ordinario di prescrizione per i delitti (sei
anni), aumentato ad anni sette mesi sei in ragione degli eventi interruttivi si è
infatti compiuto in data 14 Settembre 2014. Alla suddetta scadenza deve essere
sommato l’ulteriore termine di mesi cinque e giorni 22 in ragione di due distinti
differimenti di udienze maturati nel corso del dibattimento di primo grado che

temporale. In definitiva il termine prescrizionale è spirato alla data del 8 Marzo
2015 e pertanto in epoca successiva alla pronuncia di secondo grado.

2. Né alla stregua delle pronunzie di merito esiste una situazione di evidenza
della prova che consente la adozione di una sentenza liberatoria nel merito ai
sensi dell’art.129 II co. cod.proc.pen.

3. Né infine le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o
chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere
valutate, anche se infondate in punto di diritto.

4. Conclusivamente va pronunciato l’annullamento della sentenza essendo
il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 1.3.2016

hanno condotto alla sospensione del termine prescrizionale per analogo spazio

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