Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21575 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21575 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPAGLIATELLI CRISTIAN nato il 24/08/1981 a OSTUNI

avverso l’ordinanza del 08/02/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con ordinanza del
8/2/2017, rigetteva l’istanza presentata da Impagliatelli Cristian, volta ad ottenere
lo scioglimento del cumulo in esecuzione, con espunzione della pena – irrogata con
sentenza del Tribunale di Fermo in data 2/10/2015 – in relazione alla quale era
stata richiesta l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale.

cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. c), e) cod. proc. pen. Il
ricorrente osserva che l’esecuzione della pena specificata avrebbe dovuto essere
sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., per permettere la
proposizione della domanda di concessione di misura alternativa alla detenzione.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta in violazione delle norme di legge
e con motivazione apodittica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la verifica
circa la violazione di disposizioni di legge e l’analisi della motivazione, che può
essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei requisiti minimi
di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare meramente apparente
perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal
giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente prive di coordinazione e
carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere oscure le basi
giustificative della decisione.
Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto
e in alcun vizio di motivazione nel rigettare l’istanza presentata nell’interesse di
Impagliatelli Cristian, avuto riguardo al fatto che essa aveva per oggetto lo
scioglimento del cumulo in esecuzione. Per un verso, il decreto di cumulo deve
essere costantemente aggiornato con l’indicazione delle successive decisioni di
condanna divenute irrevocabili. Per altro verso, il giudice dell’esecuzione ha
spiegato che lo scioglimento non è necessario, perché nel cumulo non sono
comprese condanne per reati ostativi all’ammissione del beneficio dell’affidamento
in prova al servizio sociale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00

2

Avverso la citata ordinanza il difensore dell’istante ha proposto ricorso per

alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio
di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la
sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Impagliatelli Cristian al

Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00
alla Cassa delle ammende.

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