Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21574 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21574 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAMPAGLIONE PASQUALE nato il 11/01/1969 a REGGIO CALABRIA

avverso l’ordinanza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 10/1/2017,
dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, l’istanza proposta per
Zampaglione Pasquale, con la quale si chiedeva l’inserimento nel provvedimento
di cumulo di tutte le sentenze di condanna emesse nei confronti dello stesso, al
fine di ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod.

Avverso la citata ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso
per cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., in
relazione gli artt. 78 cod. pen. e 666 cod. proc. pen. Il ricorrente, pur riconoscendo
l’indipendenza fra l’istanza di cumulo e quella di continuazione, lamenta la
disapplicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nelle
sentenze: Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010 – dep. 15/07/2010, De Biase, Rv.
247732; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014 – dep. 23/07/2014, Facella, Rv. 261197.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, interpretando correttamente il dettato dell’art. 671 cod.
proc. pen., conclude che le istanze di continuazione non annoverano fra i loro
presupposti il necessario preventivo inserimento di tutte le condanne nel
provvedimento di cumulo di quelle in esecuzione. Né le citate doglianze si
mostrano in grado di intaccare tale assunto, posto che nel ricorso l’interessato si
è limitato a richiamare precedenti di questa Corte inapplicabili al caso di specie.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00
alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio
di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la
sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

2

proc. pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

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