Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21573 del 26/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21573 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Fomin Yuriy, nato il 12/05/1989

avverso la sentenza n. 79/2015 del 11/03/2015 della Corte di appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza per
remissione di querela;
udito il difensore, avv. Bondi Mauro, per il ricorrente, che ha concluso
associandosi alla richiesta del Procuratore Generale.

Data Udienza: 26/02/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Rovereto con sentenza 12 dicembre 2013 dichiarava
FominYury colpevole del reato di furto di un cellulare commesso ai danni di
Ardito Serena in Riva del Garda il 17 luglio 2012 e lo condannava alla pena di
mesi sei di reclusione.

2.La Corte di appello di Trento con sentenza 11/3/2015 confermava la

3.Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per
cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due
motivi di ricorso: con il primo faceva presente che la querelante Ardito Serena
aveva rimesso la querela successivamente alla sentenza della corte territoriale e
precisamente in data 29 aprile 2015, mentre con il secondo deduceva vizio di
motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità per il reato in
contestazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

4.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il
reato estinto a seguito di intervenuta remissione di querela.
Invero, occorre considerare che il reato di furto semplice per cui si
procede risulta procedibile a querela di parte e che la persona offesa Ardito
Serena, già querelante, ha provveduto a rimettere la querela come da verbale
prodotto davanti al Commissariato di Pubblica sicurezza di Riva del Garda in data
29 aprile 2015.
D’altra parte, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 comma 2 c.p.p., avuto riguardo agli elementi di responsabilità che
emergono dalle sentenze di entrambi i giudici di merito, che, concordando
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo
argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv. 216906).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/02/2016

pronuncia del giudice di primo grado.

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