Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21572 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21572 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENHAMLATTE KAMAL nato il 01/06/1990

avverso l’ordinanza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 22/9/2016, la Corte di appello di Reggio Calabria, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, presentata
nell’interesse di Benhamlatte Kamal (alias Zarroud Kamal), di sospensione
dell’ordine di esecuzione in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di
Locri, Sezione distaccata di Siderno, con sentenza del 2/3/2010, parzialmente
riformata dalla citata Corte di appello con sentenza del 24/1/2013, divenuta

notava che, precedentemente, era stata disposta una sospensione dell’ordine di
esecuzione ma il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva rigettato la
richiesta di misure alternative alla detenzione per mancanza di un domicilio
idoneo, e che una nuova sospensione non poteva essere disposta, in mancanza
di condizioni per un ribaltamento della prognosi negativa sulla affidabilità
dell’istante.
Avverso la citata ordinanza, il difensore dell’istante ha proposto ricorso
per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1 I. 199/2010, il quale prevede
che qualora ci sia la possibilità di espiare presso il domicilio pene detentive brevi
– i.e. non superiori a 18 mesi – il giudice deve sospendere l’ordine di esecuzione
della pena in carcere. Nel ricorso si osserva che, dopo la richiamata decisione del
Tribunale di sorveglianza, era sopravvenuta la disponibilità di un domicilio
idoneo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la
verifica circa la violazione di disposizioni di legge e l’analisi della motivazione,
che può essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare
meramente apparente perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile
l’iter logico seguito dal giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente
prive di coordinazione e carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere
oscure le basi giustificative della decisione.
Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto
e in alcun vizio di motivazione nel rigettare l’istanza presentata nell’interesse di
Benhamlatte Kamal. La Corte di appello ha osservato, in primo luogo, che il
diniego del Tribunale di sorveglianza dipendeva dal comportamento inaffidabile
del condannato, il quale subito dopo aver avanzato la richiesta faceva perdere le
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irrevocabile il 10/4/2014, per il delitto ex art. 495 cod. pen. Nell’ordinanza si

sue tracce. A ciò doveva aggiungersi che il Benhamlatte aveva eletto domicilio
presso un indirizzo riferibile a persona a lui ignota ed era rimasto irreperibile fino
all’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione. Tali elementi inducevano
la Corte di appello a formulare, sulla base di congrua motivazione priva di errori
giuridici e illogicità manifesta, una prognosi negativa circa l’affidabilità del
condannato e circa la sua attitudine al rispetto delle prescrizioni di qualsivoglia
misura alternativa.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere

di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma

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