Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21571 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21571 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAMBELLI SILVIO nato il 05/09/1945 a CAMUGNANO

avverso l’ordinanza del 17/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 17/1/2017, il Tribunale di sorveglianza di Bologna
dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e rigettava quella di
affidamento in prova al servizio sociale, presentate dal detenuto Zambelli Silvio.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato, deducendo che il Tribunale di sorveglianza non ha considerato la
condotta positiva da lui tenuta, attestata dai numerosi permessi premio e dai buoni

basato solo sulla relazione dello psicoterapeuta della casa circondariale di Modena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi diversi da quelli
consentiti dalla legge.
Il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la
verifica circa la violazione di disposizioni di legge e l’analisi della motivazione, che
può essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei requisiti
minimi di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare meramente
apparente perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile

l’iter logico

seguito dal giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente prive di
coordinazione e carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere oscure
le basi giustificative della decisione.
Il ricorso in esame chiede, in realtà, in modo generico, il riesame nel merito
della vicenda giudicata dal Tribunale di sorveglianza. Tale riesame è precluso in
sede di indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo
può essere appurato se la struttura razionale del provvedimento impugnato abbia
una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio
acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.
Il Tribunale di sorveglianza, applicando correttamente il dettato dell’art.

47-ter Ord. Pen., ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare
poiché lo Zambelli è stato condannato per il reato di cui all’art. 609 bis cod. pen.
Per quanto concerne l’affidamento in prova, il rigetto dell’istanza è stato
adeguatamente legato all’incapacità del condannato di mutare quegli aspetti della
sua personalità che lo hanno indotto a compiere il grave reato citato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00
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rapporti intercorrenti con la famiglia, né ha considerato l’età avanzata, ma si è

alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio
di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la
sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

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