Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21570 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21570 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973

avverso l’ordinanza del 14/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 14/3/2017, il Tribunale di sorveglianza di Bologna
rigettava il reclamo proposto da Antonov Roman avverso il decreto del
2/11/2015, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva
dichiarato inammissibile l’istanza volta ad ottenere l’emissione di provvedimento
di TSO. Il rigetto era motivato sulla circostanza che non rientra fra le
competenze della magistratura di sorveglianza disporre trattamenti sanitari

cassazione, lamentando difetto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato
inammissibile, perché fra le competenze previste dalla legge per la Magistratura
di sorveglianza non rientra quella di disporre trattamenti sanitari obbligatori.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non
essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

obbligatori. Avverso tale provvedimento Antonov Roman ha proposto ricorso per

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