Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2157 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2157 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
Ben Jemaa Rafik, nato In Tunisia il 14.1.89
Mouelffl Majdi, nato in Tunisia il 29.12.89
imPutati artt. 110 c.p. e 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Verona

del 9.5.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Premesso che, con il provvedimento impugnato, ai ricorrenti è stata applicata la pena di
anni 1 di reclusione e 2200 E di multa (Ben iemaa) e quella di anni 3, mesi 4 di reclusione e
14.000 € di multa (moueini) in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90;
Rilevato che le presenti impugnazioni censurano – testualmente – il fatto che vi sia
“violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.”;
Premesso che l’assoluta genericità e sostanziale assertività delle doglianze sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv.
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi

Data Udienza: 16/11/2012

più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (Sez. 111 18.6.99, Bonacchi,
“essendo sufficiente anche una
implicita motivazione” a riguardo (sez. v15.4.99, Barba, Rv, 213633);
Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. 1 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)

Constatato che, nella specie, il G.i.p. ha, per l’appunto, osservato che «non emergono le
condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sulla base della comunicazione di notizia
di reato della Guardia di Finanza, dei verbali di sequestro e delle ammissioni rese da entrambi
gli imputati in sede di convalida di arresto»;

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in soma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pre idente

Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di 1500 C.

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