Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21569 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21569 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973

avverso l’ordinanza del 14/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 14/3/2017, il Tribunale di sorveglianza di Bologna
rigettava il reclamo proposto dal detenuto Antonov Roman avverso il decreto del
28/4/2015, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato
inammissibile l’istanza volta ad ottenere il ricovero in OPG. Il rigetto era
motivato sulla circostanza che non era stata applicata alcuna misura di sicurezza
con la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Oristano

ordine al reato ascrittogli, per incapacità di intendere e di volere.
Avverso il rigetto del reclamo Antonov Roman ha proposto ricorso per
cassazione. Con il primo motivo lamenta errore nella motivazione, perché la
mancata applicazione della misura di sicurezza da parte del giudice di cognizione
non è preclusiva per il magistrato di sorveglianza. Con il secondo motivo si
deduce difetto di motivazione, perché il Tribunale di sorveglianza cioveva
effettuare un’analisi globale della pericolosità sociale del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, perché le misure di
sicurezza devono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza
di condanna o di proscioglimento. E, nel caso in esame, non risulta che alcuna
misura di sicurezza sia stata applicata. La eventuale infermità sopravvenuta al
fatto, invece, avrebbe dovuto essere proposta in altre forme in relazione a
quanto previsto dall’art. 148 cod. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità, segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non
essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalle Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.

2

del 25/10/2011, che recava la pronuncia di proscioglimento dell’imputato in

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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