Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21568 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21568 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TURIANO FRANCESCO nato il 04/10/1984 a MESSINA

avverso l’ordinanza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 10/1/2017, la Corte di appello di Reggio Calabria
revocava il beneficio dell’indulto concesso a Turiano Francesco dalla Corte di
appello di Messina con ordinanza del 6/2/2009, perché il condannato aveva
commesso, nei cinque anni dall’entrata in vigore della I. 241/06, il reato di cui
all’art. 74 d.P.R. 309/90, accertato con sentenza emessa il 13/5/2015.
Avverso la revoca il difensore del condannato ha proposto ricorso per

agli artt. 1, comma 3, I. 241/06 e 665 cod. proc. pen., perché nonostante la
sentenza del 2015 specifichi solo formalmente la data di inizio del reato
associativo, il giudice dell’esecuzione non ha verificato in concreto l’inizio della
permanenza del citato reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché privo di specificità. Su un piano astratto,
è corretto affermare che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di
interpretare il giudicato e renderne espliciti il contenuto e i limiti, individuando,
attraverso l’esame della sentenza irrevocabile, tutti gli elementi cognitivi idonei a
consentire la definizione di questioni poste in executivis:

deve, quindi, se

necessario ai fini dell’applicazione dell’indulto, verificare la data di commissione
di un reato (Sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005 – dep. 22/03/2005, Spinelli, Rv.
231267); e, ove sia incerto il tempo di commissione del reato, il termine per
l’applicazione dell’indulto va individuato in favore del condannato, sulla base del
principio in dubio pro reo (Sez. 1, n. 5954 del 04/02/2009 – dep. 11/02(2009,
P.M. in proc. Butelli, Rv. 243352).
Tuttavia, si deve rilevare che, nel caso in esame, l’impugnazione non
indica specificatamente elementi o fatti non considerati nel provvedimento che
ha accertato il tempo di commissione del reato per cui si chiede l’indulto, tali da
imporre un nuovo esame della richiesta, ma si limita solo a dedurre, con
argomenti non pertinenti e generici, una presunta incertezza della data di
commissione del reato in questione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non
essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.
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cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

IL 7ESDEpíTE

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