Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21567 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21567 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO GAMBAZZA ROBERTO nato il 11/09/1972 a TORTORICI

avverso l’ordinanza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/10/2016, la Corte di appello di Reggio Calabria, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di
Marino Gambazza Roberto, con la quale si chiedeva il riconoscimento della
continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra le sentenze aventi ad oggetto i
seguenti reati: 1) lesione personale, commesso il 20/12/2002; 2) coltivazione di
canapa indiana, commesso il 25/7/1998; 3) violazione degli obblighi della

e in materia di armi, commessi il 27/12/1995; 5) violazione degli obblighi della
sorveglianza speciale, commesso dall’ottobre al novembre 2003; 6) associazione
di stampo mafioso ed estorsioni consumate o tentate, commesse dal dicembre
2006 al gennaio 2008. La Corte osservava che dal casellario giudiziario risultava
già riconosciuto il vincolo della continuazione fra fatti di cui ai punti 3) e 5).
Avverso l’ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso per
cassazione. Con il primo motivo richiama l’art. 606, comma 1 lett. b), e), cod.
proc. pen., deducendo che il giudice dell’esecuzione ha trascurato che i fatti illeciti
commessi nel 1995 non sono altro che reati fine, in quanto commessi con
l’obiettivo di sostenere e finanziare il programma associativo acclarato dal 2006 al
2008. Con il secondo motivo richiama l’art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc.
pen., deducendo che il giudice dell’esecuzione tace su un profilo specificatamente
dedotto dall’istanza rigettata: la prossimità temporale fra l’instaurazione del
sodalizio criminoso e la commissione della rapina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di applicazione della
continuazione, l’identità del disegno criminoso, è apprezzabile sulla base degli
elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della
condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle
violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine
sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significatiw (Sez.
1, n. 11564 del 13/11/2012 – dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156).
L’analogia dei singoli reati, l’unitarietà del contesto, l’identità della spinta a
delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,
singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una
programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori,

2

sorveglianza speciale, commesso dal 4/5/2002 al 8/6/2002; 4) rapina aggravata

aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di
un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento
delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 – dep.
07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 – dep.
02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098).
La valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete
fattispecie, dell’unicità del disegno criminoso è compito del giudice di merito, la
cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di

184908).
L’indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a delibare un
istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre
essenziali problemi: dapprima, verificare la credibilità intrinseca, sotto i profili della
logica e della congruità, dell’asserita esistenza di un unico, originario programma
delittuoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le
particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall’agente; infine,
verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le
circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità
che li ha contraddistinti, possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni
aggrediti, come l’esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originarie, unico
disegno criminoso (Sez. 1, n. 1721 del 22/04/1992 – dep. 25/06/1992, Curcio,
Rv. 190807).
Ciò posto, deve notarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, che il
giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza solo dopo aver accertato Vines stenza
degli indici sintomatici summenzionati. Con riferimento al secondo motivo di
ricorso, deve osservarsi come, qualora in sede esecutiva venga richiesta la
continuazione fra il delitto di associazione per delinquere armata di tipo mafioso e
singoli reati attinenti alle armi, il giudice dell’esecuzione non può dare per scontato
che detti ultimi reati, pur commessi durante il periodo di durata dell’associazione,
fossero finalizzati a perseguire le finalità proprie della medesima (Sez. 1, n. 4565
del 29/09/1995 – dep. 14/10/1995, Della Volpe, Rv. 202389).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00
alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio
di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la
sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

3

legittimità (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990 – dep. 16/07/1990, Paoletti, Rv.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

IL PREID3TE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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