Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21565 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21565 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARENA DOMENICO nato il 15/04/1954 a ROSARNO

avverso l’ordinanza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 14/6/2016, la Corte di appello di Reggio Calabria
revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio dell’indulto concesso al
condannato Arena Domenico con sentenze in data 11/11/2002 e in data
21/2/2003, emesse dal Tribunale di Reggio Calabria.
Avverso il provvedimento di revoca il difensore del condannato ha
proposto ricorso per cassazione.

ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
La rinuncia rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n 23848
del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671).
Nella specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in
quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta
personalmente dall’interessato, con specifica indicazione degli estremi del
procedimento. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione
stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. peri., con
preclusione della valutazione del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2017.
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D E O S I TATA

Con dichiarazione in data 14/10/2017 il condannato ha rinunciato al

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