Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21564 del 17/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21564 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LADINI GIUSEPPE nato il 17/07/1978 a POLISTENA
avverso l’ordinanza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Data Udienza: 17/11/2017
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 10/11/2016,
dichiarava la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti alla
Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palmi, in ordine ad un’istanza
presentata da Lavídini Giuseppe per ottenere, in fase esecutiva, un provvedimento
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen.,
perché rivolto avverso un provvedimento che reca pronuncia solo sulla
competenza.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentp delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.
di cumulo ex art. 663 cod. proc. pen. L’istante ha proposto ricorso per cassazione.