Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21562 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21562 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAAMANE KHALID nato il 05/09/1988 a CASABLANCA( MAROCCO)
avverso la sentenza del 26/09/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del °42/772010/ la Corte di appello di Venezia confermava,
quanto alla declaratoria di responsabilità penale, la sentenza del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Bassano del Grappa, che aveva condannato
Naamane Khalid avendolo ritenuto colpevole del reato di furto pluriaggravato
contestatogli, sulla base di alcune impronte papillari rinvenute sulla superfice del
vetro di una finestra. La sentenza di appello veniva annullata dalla Suprema

distrettuale, perché non era stato adeguatamente chiarito se l’imputato avesse
lasciato le sue impronte digitali sul lato interno o esterno della finestra.
La Corte di appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio con sentenza
pronunciata il 26/9/2016, confermava la responsabilità penale del Naamane sulla
base delle risultanze delle indagini, e in particolare sul posizionannento delle
impronte sul vetro, che consentiva di attribuirle ai ladri.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, richiamando
l’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., e deducendo che la motivazione è
apparente o illogica relativamente alla possibilità di attribuire le impronte
all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la
verifica circa la violazione di disposizioni di legge e l’analisi della motivazione,
che può essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare
meramente apparente perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile
l’iter logico seguito dal giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente
prive di coordinazione e carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere
oscure le basi giustificative della decisione.
Nel caso in esame, il giudice del rinvio ha esercitato legittimamente il potere
di valutazione delle risultanze istruttorie, esprimendo il proprio libero
convincimento e dando conto, in particolare, della rilevanza, ai fini
dell’affermazione della responsabilità, della posizione delle impronte
dell’imputato sul vetro di una finestra.
Il ricorso chiede, in realtà, la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel
merito della vicenda processuale. Tale riesame è precluso in sede di indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere
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Corte di cassazione, che disponeva il rinvio per nuovo esame alla stessa Corte

appurato se la struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua chiara
e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle
regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel
caso concreto ora in valutazione, in cui sono stati valutati adeguatamente gli
elementi istruttori a disposizione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro

del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

é

IL P j IDENTE

2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua

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