Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21561 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21561 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MACRI BENITO nato il 19/08/1970 a CROTONE

avverso l’ordinanza del 07/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 7/3/2017, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari
rigettava l’istanza con la quale Macrì Benito chiedeva il differimento della
esecuzione di una misura di sicurezza (assegnazione a colonia agricola). Il
rigetto era basato sulla compatibilità dello stato di salute del condannato con
l’esecuzione della misura e sull’evidenziata pericolosità sociale dello stesso.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

non tiene conto né delle sue gravi condizioni di salute, né della condotta positiva
mantenuta all’interno della struttura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha attentamente
analizzato le risultanze disponibili ed è pervenuto senza incorrere in alcun errore
di diritto ad affermare la compatibilità dello stato di salute del Macrì con la
misura di sicurezza de qua,

nonché la persistente pericolosità sociale. Lo

sviluppo argomentativo della motivazione posta a supporto dell’ordinanza
impugnata, esauriente ed immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi
critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro
interpretativo. Il giudice del merito si è avvalso della relazione sani:aria del
27/2/2017 e di quella di sintesi relativa alla detenzione, dalla quale s deduce
che il condannato, dichiarato inidoneo al lavoro, trascorre il suo tempo in camera
e partecipa alle iniziative culturali e ricreative organizzate nell’istituto. Egli è
restio alla conversazione e poco propenso alla rielaborazione in chiave critica dei
propri vissuti devianti.
Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a
questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto del e regole
della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento
delle circostanze fattuali.
Di contro, il ricorso non centra specificamente, in chiave critica, la ratio
dell’ordinanza, perché si limita a proporre valutazioni di elementi di fatto che
risultano espressamente già considerati dal Tribunale di sorveglianza o,
comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del
provvedimento.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2

l’interessato, chiedendo un nuovo esame della citata ordinanza. Deduce che essa

2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa

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