Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21561 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21561 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI ANTONIO nato il 10/07/1967 a RICCIONE

avverso la sentenza del 23/07/2015 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di MILANO, con sentenza in data 23/07/2015, applicava nei confronti di SPINELLI
ANTONIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 640
c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in
ordine all’applicazione dell’aggravante dell’avere approfittato delle circostanze di tempo e di età
della persona offesa tali da ostacolare la difesa pubblica e privata.
Il motivo di ricorso non è consentito.
Poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che
cui l’interessato abdica all’esercizio del diritto alla prova, l’intervenuto patteggiamento preclude la
possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (Sez. U, n.
20 del 27/10/1999 – dep. 03/12/1999, Fraccari, Rv. 214637). Nel caso di specie, appunto, il
ricorrente pretende da questa Suprema Corte una inammissibile rivalutazione del fatto ai fini della
esclusione della contestata aggravante.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa mediante un atto dispositivo con

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