Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21557 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21557 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LONGATI ALESSANDRO nato il 23/05/1979 a TORINO

avverso la sentenza del 30/09/2015 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRM-0
La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 30/09/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di CUNEO, in data 10/10/2014, nei
confronti di LONGATI ALESSANDRO in relazione al reato di cui alli art. 628 c.p. (più grave) ed altro.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione con riferimento all’entità
della pena, che non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi favorevoli all’imputato.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre, avendo il giudice di merito, ampiamente e in modo non
manifestamente illogico, fatto riferimento alla gravità del fatto, alla personalità incline alla violenza
dell’imputato ed al ruolo volto non certo marginale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la

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