Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21557 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21557 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Aguzzi Anselmo, n. Sesto San Giovanni (mi) 25.1.1996
avverso la sentenza n. 11368/17 del Tribunale di Milano del 16/11/2017
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni
rilevato
che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe con cui il Tribunale di Milano in composizione monocratica, previa sua
richiesta concordata con il PM e formalizzata in corso d’udienza, ha applicato nei
confronti di Aguzzi Anselmo si sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto
mesi reclusione in ordine al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
Data Udienza: 07/05/2018
che il ricorrente, per mezzo del difensore, deduce che nonostante l’accordo
della parti, il giudice avrebbe potuto valutare la concessione delle attenuanti
generiche, atteso il suo stato psicologico gravemente compromesso;
che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del
2017, entrata in vigore il 03/08//2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti è ammesso ai sensi dell’art.
448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della
erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura
di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente;
che al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la
inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base
al cbn. disp. dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell’art. 610, comma 5-bis
cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell’art. 610, comma 5-bis che dispone,
invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc.
pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato;
che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 07/05/2018
Il consigliere es ensore
Il Presi ente
volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla