Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21556 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21556 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOFFREDO VINCENZO nato il 10/01/1988 a NAPOLI

avverso la sentenza del 25/11/2015 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
Il GIP TRIBUNALE dì NAPOLI, con sentenza in data 25/11/2015, applicava nei confronti di
LOFFREDO VINCENZO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui
agli artt. 628, 582, 585 c.p.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di
certo, non ricorre nel caso di specie.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere

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