Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21555 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21555 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORRES VARGAS MILAGROS DE JESUS nato il 16/04/1987
avverso la sentenza del 05/12/2017 del TRIBUNALE di MILANO.
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO.
Data Udienza: 07/05/2018
10075/18
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Torres Vargas Milagros De Jesus ha proposto ricorso avverso la
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha applicato all’imputata la
pena nella misura concordata di mesi 7 di reclusione per il reato continuato di evasione,
riconosciute le attenuanti generiche, applicato l’aumento per la continuazione e la riduzione
per il rito.
mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
proc. pen. per essersi il giudice limitato a recepire l’accordo raggiunto tra le parti senza
effettuare la verifica indicata.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.
Considerato infatti, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto
dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al diletto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso esula
dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un insussistente vizio di motivazione della
sentenza di patteggiamento, che, contrariamente all’assunto difensivo, espressamente esclude
in base alle annotazioni dei CC del 20 maggio, 4 e 10 novembre 2015 la ricorrenza dei
presupposti per il proscioglimento dell’imputato, che, optando per il rito speciale, ha
rinunciato implicitamente a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2018
Il consie1ire estensore
Il Presidente
Ne chiede l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge e