Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21554 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21554 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRAGUTINOVIC LIUBISA nato il 20/08/1968

avverso la sentenza del 16/12/2015 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

Il GIP TRIBUNALE

di TORINO, con sentenza in data 16/12/2015, applicava nei confronti di

DRAGUTINOVIC LJUBISA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di
cui alli art. 628 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla
mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.
E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso
di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p. e, quindi, il relativo motivo
di ricorso è inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,

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