Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21554 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21554 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Omogieva Terry, n. Benin Citi (Nigeria) 20.3.1978
avverso la sentenza n. 8810/17 Corte d’Appello di Torino del 01/12/2017

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni

rilevato

che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui
la Corte d’Appello di Torino ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di
cui agli artt. 81, 337, 61 n. 2 e 582, 585, 576 cod. pen., rideterminando la pena
inflittagli all’esito del giudizio di primo grado nella misura di tre mesi e ventitre
giorni di reclusione;

Data Udienza: 07/05/2018

che il ricorso, presentato in data 09/01/2018,

è stato sottoscritto personal-

mente dall’imputato;

che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
stabilendo che l’atto di ricorso, oltre che le memorie e i motivi nuovi, devono
essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale

che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato
affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi
proposti successivamente all’entrata in vigore della novella;

che l’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi
dell’art. 610, comma

5-bis

cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al paga-

mento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 07/05/2018

Il consigliere e tensore

Il Presidente

Orlan’Vi/)loliL

Giacomd Paoloni

della Corte di Cassazione;

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