Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21553 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21553 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNELLO FRANCESCO nato il 06/01/1968 a AFRAGOLA

avverso la sentenza del 05/05/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 05/05/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DIST. di AFRAGOLA, in data 05/06/2008, nei
confronti di IANNELLO FRANCESCO, dichiarava estinto per prescrizione il reato di truffa e,
rideterminando la pena, confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 c.p.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento all’entità della pena “sproporzionata ed eccessiva”
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata specifica sul punto e che tiene conto delle precedenti condanne pronunciate nei confronti
dell’imputato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo
al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti

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