Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21552 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21552 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENTICINQUE UMBERTO nato il 22/07/1983 a NAPOLI

avverso la sentenza del 22/05/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/05/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 08/06/2010, nei confronti
di VENTICINQUE UMBERTO in relazione al reato di cui ali’ art. 648 c.p.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, mentre avrebbe dovuto essere esclusa la
sussistenza dell’elemento psicologico si con riferimento alla mancata applicazione della prescrizione.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondato ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità.
cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il primo motivo
proposti tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di
valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi
logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla sussistenza
dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione, facendo riferimento al numero degli oggetti
ricettati e alle loro condizioni, nonché alla mancanza di giustificazione del loro possesso da parte
dell’imputato.
Secondo la nuova formulazione dell’art.157, come modificato dalla legge 251/2005, -per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il
reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti-;
considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da
euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell’ipotesi attenuata di cui al secondo
comma, si prescrive nel termine massimo di anni 10. E tale termine, essendo il reato commesso in
data successiva all’8 febbraio 2006, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza
della Corte d’Appello.
D’altro canto, kinammissibilità, quale che ne sia la causa, determina kinidoneità ad introdurre il
rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza della inapplicabilità della prescrizione
(Sez. Un. 22/11/2000-21/12/2000, n. 32, De Luca, riv. 217266; Sez. U, 22 marzo 2005, n. 23428,
Bracale, riv. 231164).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di

Così deciso il 16/05/2016

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