Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2155 del 18/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2155 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBU MIOARA N. IL 14/09/1986
SMETANYUK SERHIY N. IL 28/08/1985
avverso la sentenza n. 12339/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in personi del Dott. flgUi ‘o 144A91″9
che ha concluso per 21 ,~4:4 1,:lati ittoi.0 4~.5.4
ptu P outimil,„,~414 Utt lejA/19 41 itu ft„0
SmAkira,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 4 maggio 2012, ha
confermato, sia pur riqualificando le originarie contestazioni in quelle di
associazione a delinquere ed installazione di apparecchiature atte ad
intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

il Tribunale di Torre Annunziata del 21 settembre 2011, nei confronti di Barbu
Mioara e Smetanyuk Serhiy.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati
a)

il Barbu, a mezzo del proprio procuratore, il quale lamenta una

violazione della legge nell’applicazione della pena;
b) lo Smetanyuk, a mezzo del proprio procuratore, il quale lamenta
1) una carenza di motivazione in ordine all’applicazione
dell’aggravante di cui all’articolo 4 della legge 146/06;
2) una violazione di legge in merito alla diversa qualificazione
giuridica degli ascritti reati;
3) una carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso Barbu è inammissibile.
2. La contestazione della pena inflitta dai Giudici del merito può avvenire,
avanti questa Corte di legittimità, soltanto nell’ipotesi di applicazione di una pena
illegale e non anche in merito alla valutazione operata, secondo i criteri di cui
all’articolo 133 cod.pen. che, per le loro implicazioni soggettive ed in fatto,
sfuggono al controllo di questa Corte se, come nella specie, logicamente ed
adeguatamente motivate.
D’altra parte lo stesso ricorrente non evidenzia, al di là di meri generici
richiami giurisprudenziali, l’esatta portata della pretesa violazione di diritto.
3. Il ricorso Smetanyuk, di converso, è parzialmente meritevole di
accoglimento.

1

(articoli 416 e 617 quinquies cod.pen.), la sentenza di condanna del GUP presso

4. Il primo motivo, relativo all’affermazione della sussistenza
dell’aggravante di cui all’articolo 4 della legge 146/06 e cioè della
transnazionalità del gruppo criminale, è, infatti, accoglibile in quanto il suddetto
carattere dell’organizzazione per cui è causa non è stato logicamente giustificato
dai Giudici del merito sulla base del compimento di attività criminali in ulteriori
territori al di fuori dello Stato.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte nella sua massima

fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che
sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia
riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito
nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni:
a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua
preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali
in altro Stato ( v. Cass. Sez. Un. 31 marzo 2013 n. 18374).
Nella specie, la Corte territoriale, alla pagina 4 della motivazione, ha
semplicemente affermato la sussistenza dell’applicata aggravante: “poichè
emerge dalle suddette fonti che gli imputati erano in collegamento con
numerosissime nazioni”.
All’evidenza, tale motivazione non appare sufficientemente conforme a
quanto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui appare necessario
annullare l’impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello
di Napoli perchè fornisca congrua e logica motivazione sulla sussistenza o meno
dell’aggravante alla luce dei principi dianzi indicati.
5. Quanto al secondo motivo, che deve essere vice)Zersa disatteso,
l’avvenuta riqualificazione dei fatti ascritti originariamente come fattispecie
previste e punite dall’articolo 55 nono comma del D. Lvo. 21 novembre 2007 n.
231 nella previsione di cui all’articolo 617 quinquies cod.pen. non ha determinato
alcuna violazione di legge.
Anche in questo caso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno
definitivamente chiarito che in tema di correlazione tra imputazione contestata e
sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale,
nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume
2

espressione, la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma

l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza
sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della
difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio
suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale
fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di
difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso
l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi

e da ultimo Cass. Sez. II 7 maggio 2013 n. 21170).
Non sussiste, inoltre, alcuna violazione del divieto di “reformatio in peius”
qualora, ancorchè sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il
Giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una
diversa e più grave qualificazione giuridica a condizione che si tratti di punto
compreso nell’impugnazione (v. Cass. Sez. V 22 ottobre 2008 n. 3246).
Nella specie, l’odierno ricorrente aveva contestato, oltre la pena, anche la
sussistenza dell’aggravante di cui al precedente motivo, per cui, in sostanza,
rientrava nell’oggetto dell’esame del Giudice dell’impugnazione, anche in
conseguenza dell’impugnazione dei coimputati, l’esatta qualificazione dei fatti
ascritti.
6. Anche l’ultimo motivo del ricorso è infondato in quanto non si può
chiedere a questa Corte di sostituirsi alle valutazioni in fatto sulle condizioni
soggettive dell’imputato, ai fini della concessione o meno delle chieste attenuanti
generiche, soprattutto allorquando le stesse siano state chieste in maniera del
tutto generica e rifiutate, di converso, con logica motivazione.
7. In definitiva, il ricorso Barbu è inammissibile con la condanna del
ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in
favore della Cassa delle Ammende mentre il parziale accoglimento del ricorso
/
Smetanyuk determina l’annullamento dell’impugnata decisione, relativamente
alla sussistenza della contestata aggravante di cui all’articolo 4 della legge
146/06 ed al relativo trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso di Barbu Mioara che condanna al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro
1.000 alla Cassa delle Ammende; annulla la sentenza impugnata nei confronti di

3

in ordine all’oggetto dell’imputazione (v. Cass. Sez. Un. 15 luglio 2010 n. 36551

Smetanyuk Serhiy limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per
nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA