Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2155 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2155 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CALLEGARI ALDO N. IL 27/01/1968
avverso la sentenza n. 7547/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
21/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 21/04/2012, ex art. 444 cod.
proc. pen., applicava nei confronti di Aldo Callegari – imputato del reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – la pena di
anni uno di reclusione ed C 3.000,00 di multa.
2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione
nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Aldo Callegari
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il esidente
motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alle condizioni di