Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21549 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21549 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAMBERTI CRISTIANO nato il 05/12/1982 a ALBA

avverso la sentenza del 15/09/2015 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/09/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ASTI, in data 04/07/2014, nei
confronti di LAMBERTI CRISTIANO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582, 585 c.p.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento all’entità della pena.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta sulla congruità della pena, non indica gli elementi che
sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare
i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base

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