Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21549 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21549 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Schiavolin Lucio, n. Padova 23.5.1955
avverso l’ordinanza n. 8/17 della Corte d’Appello di Trento del 06/09/2017

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni

rilevato

che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui
la Corte d’Appello di Trento ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione di
due sentenze, nessuna delle quali prodotte in copia autentica all’istanza stessa;

Data Udienza: 07/05/2018

che il ricorso, presentato in data 12/10/2017, è stato sottoscritto personalmente dall’istante;

che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
stabilendo che l’atto di ricorso, oltre che le memorie e i motivi nuovi, devono
essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale
della Corte di Cassazione;

affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi
proposti successivamente all’entrata in vigore della novella;

che l’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi
dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 07/05/2018

Il consigliere festnsore
Orlattill

i

Il Presidente
Giacomi Paoloni

che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato

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