Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21548 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21548 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRILLI GIONATAN nato il 21/04/1978 a NERETO

avverso la sentenza del 18/05/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per

IlPoenIidepet l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore
L’avv. DI GASPARE Antonio che si riporta ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di Gionatan GRILLI ha proposto ricorso per Cassazione contro
la sentenza con la quale la Corte di Appello di L’AQUILA ha confermato la
sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato
l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 337 cod.
pen..
2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge

proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte di appello
non avesse considerato la grave patologia di cui era affetto il GRILLI (gravissima
perforazione della cartilagine del setto nasale con osteite mascellare e necrosi
ossea e con pericolo reale di morte) e non avesse correlato la stessa con i fatti
addebitati all’imputato quando in realtà il GRILLI aveva commesso il reato
quando era in preda ad una crisi che riusciva a lenire solo con l’uso di alcool, così
che i carabinieri avrebbero dovuto in realtà chiamare il 118 e le unità mediche di
urgenza, tanto più che non vi era alcuna necessità di procedere ad una urgente
generalizzazione dell’imputato.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato le motivazioni con le
quali la Corte aveva negato la ricorrenza di circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici
o comunque manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’art. 616
cod. proc. pen. in tema di condanna alle spese del procedimento e sanzione
pecuniaria.
2. Il primo motivo di ricorso è proposto in termini del tutto ipotetici, dato che
non vengono minimamente esplicitate le ragioni per le quali la patologia fisica
lamentata dall’imputato avrebbe dovuto o potuto tradursi in una patologia
mentale o nella assenza di dolo; anche le altre circostanze indicate nel ricorso
attengono a prospettazioni di possibili, alternative condotte che avrebbero
dovuto essere tenute dai Pubblici ufficiali evidentemente del tutto improponibili
in questa sede, anche di fronte ad una completa argomentazione della sentenza
impugnata sul punto del diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 393
bis cod. pen.

1

penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b, ed e cod.

3. In merito infine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte
ha adeguatamente rilevato la sussistenza di alcuni precedenti penali (art. 133,
secondo comma n. 2 cod. pen.) e l’assenza, poi, di positivi indici di valutazione
utilmente praticabili nella prospettiva del riconoscimento delle attenuanti di cui
all’art. 62 bis cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 27 aprile 2018.
Il Consigliere stensore

Il Presidente

Maurizio GI NESINI

Anna PETRUZZELLIS

spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle

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