Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21547 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21547 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NBITO NABIL nato il 26/01/1985
avverso la sentenza del 15/12/2015 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 15/12/2015, applicava nei confronti di NBITO
NABIL la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo mancanza di motivazione in ordine all’entità
della pena inflitta.
Il motivo è inammissibile perché non consentito.
Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere
certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di