Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21545 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21545 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARISI CATINO nato il 03/01/1945 a FIUMEDINISI

avverso la sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per

LE-ame–er=corpetud-e-_pef l’inammissibilita del ricorso.
Udito il difensore
L’avv. PREVITERA Fausto, in difesa della PC PARISI Rosa, che chiede
l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto del ricorso come da
conclusioni scritte che deposita con la nota spese.

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di Catino PARIS’ ha proposto ricorso per Cassazione contro la
sentenza con la quale la Corte di Appello di MESSINA ha confermato la sentenza
di primo grado che aveva condannato l’imputato alla pena di tre mesi di
reclusione e 300,00 euro di multa, oltre al risarcimento del danno a favore della
parte civile costituita, per il reato di cui all’art. 393 cod. pen.
2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge

proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha riproposto il tema, già rigettato dalla
Corte, della tardività della querela; la Corte , infatti, aveva collocato la data di
consumazione del reato, che è reato istantaneo, al novembre 2009, data di un
sopralluogo effettuato dai carabinieri, e non alla precedente data del 20/8/2007,
quando la querelante aveva avuto notizia certa del fatto, così che la querela
presentata il 7 novembre 2009 doveva considerarsi tardiva.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato le motivazioni,
affermate come apodittiche e sintomatiche di una lettura parziale della vicenda,
con le quali la Corte di Appello aveva riconosciuto affidabilità e credibilità alle
dichiarazioni della querelante, tra l’altro costituita parte civile e quindi portatrice
di un concreto interesse nel processo, tanto più che non era stato dedicato alcun
accenno alla diversa valutazione dei due periti in ordine alla effettiva proprietà
dell’area e alla inaccessibilità della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi
manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
in tema di condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato come, in realtà, la
concreta imputazione mossa al PARISI si articoli in due distinte ipotesi di reato
(entrambe correttamente contestate in fatto) , una di esercizio arbitrario
mediante violenza alla persona con le minacce indicate nella imputazione e una,
distinta, di esercizio arbitrario mediante violenza alle cose, del pari
espressamente enunciata ad attuata con la deviazione delle acque della persona
offesa mediante una tubatura che sfociava nel terreno dell’imputato.

1

penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b,c, ed e cod.

Sulla base quindi quanto sopra osservato, non c’ è dubbio che la querela
presentata dalla persona offesa il 7 novembre 2009 non soffra alcuna ipotesi di
tardività posto che alla data suddetta, come emerge chiaramente dalla
motivazione della sentenza impugnata, la canalizzazione realizzativa della
violenza alle cose contestata nella imputazione era ancora attiva ed operante e il
reato, quindi, era ancora in piena realizzazione.
3.

Il secondo motivo si presenta come meramente apodittico circa

persona offesa, valutate dalla Corte come meritevoli di credito non essendo state
contrastate da alcun elemento di segno contrario, tanto più che, contrariamente
a quanto sostenuto nel ricorso, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa,
anche se costituite parte civile, non necessitano affatto di riscontri oggettivi,
come da nota e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, e
autorevolmente, Cass. Sez. Unite 19/7/2012 n. 41461, Bell’Arte, Rv 253214).
La circostanza poi, affermata in termini comunque generici dal ricorrente,
che la effettiva proprietà dell’area non sia certa, lungi dal costituire un qualche
elemento scusante a favore dell’imputato, rappresenta invece, sotto l’aspetto
della possibilità di ricorrere al Giudice, il presupposto stesso del reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni e connota anche per questa via l’evidente
infondatezza delle ragioni poste a fondamento del ricorso.
4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del
ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile
Rosa FRISI che si liquidano in complessivi 3.500,00 euro oltre stese generali al
15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte
civile PARISI Rosa che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali
nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso il 27 aprile 2018.

l’affermazione di non credibilità ed affidabilità delle dichiarazioni rese dalla

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