Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21544 del 27/04/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21544 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FATTIBENE GIOVANNI nato il 17/07/1979 a SAN GIOVANNI ROTONDO
avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per
Il-Proc. Gen. condudè
per
l’inammissibilita del ricorso.
Udito il difensore
L’avv. MARUZZI Leonardo che si riporta ai motivi di ricorso.
Data Udienza: 27/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di Giovanni FATTIBENE ha proposto ricorso per Cassazione
contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di BARI ha confermato la
sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato alla pena di due mesi
2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per vizi di motivazione
ex art. 606, comma 1 lett. e cod. proc. pen. e ha lamentato l’assoluta mancanza
di indicazioni da parte della Corte in merito ai criteri di quantificazione della
pena, anche quanto agli aumenti per continuazione, e alla richiesta di esclusione
della recidiva contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi
manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
in tema di condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria.
2. L’unico motivo di appello proposto dall’attuale ricorrente con un minimo di
articolazione argomentativa riguardava l’affermazione di sussistenza della causa
di non punibilità di cui all’art. 393 bis cod. pen. e su di esso la Corte ha
adeguatamente motivato.
3.
Con il ricorso in Cassazione, per contro, sono state profilate delle
prospettazioni critiche, quelle relative alla quantificazione concreta della pena
anche sotto l’aspetto della entità degli aumenti per continuazione, che hanno
fatto oggetto, invece, di motivi di appello sostanzialmente generici in quanto non
indicativi, come richiesto dall’art. 581, lett. c cod. proc. pen., delle specifiche
ragioni di diritto poste a fondamento delle richieste e tali quindi da non fondare
nemmeno un obbligo di effettiva motivazione da parte della Corte (così, Cass.
Sez. 5 del 11/12/2012 n. 27202, Tannoia, Rv 256314), con conseguente
inammissibilità del ricorso stesso per quanto previsto nell’art. 606, comma 3 cod.
proc. pen..
4. Con specifico riferimento infine alla recidiva, va rilevato che le relative
doglianze, per quanto sopra si è detto, non sono state fruttuosamente portate
alla valutazione della Corte di Appello con un motivo di impugnazione
sufficientemente articolato e che la esclusione della stessa chiesta a verbale
1
di reclusione per il reato di cui all’art. 341 bis cod. pen..
all’udienza del 6 aprile 2017 e quindi, in ogni caso, ben oltre i termini per
impugnare la sentenza di primo grado, non fondava alcun obbligo di risposta da
parte della Corte di Appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
Così deciso il 27 aprile 2018.
Il Consiglie estensore
Maurizio G NESINI
Il Presidente
ammende.