Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21544 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21544 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOVARI FABRIZIO nato il 09/03/1978 a ROMA
avverso la sentenza del 29/10/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 29/10/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 26/09/2011, nei confronti di
NOVARI FABRIZIO in relazione al reato di cui all’ art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla
determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la
cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, avendo
il giudice di merito dato rilievo al comportamento processuale non collaborativo dell’imputato e alla
serialità dei reati da lui perpetrati.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la