Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21542 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21542 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MENNELLA LUIGI nato il 11/12/1955 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per

IL.Pfec..-..irGerpcorte1tSde -per l’inammissibilita del ricorso.
Udito il difénsore

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. I Difensori di Luigi MENNELLA hanno proposto ricorso per Cassazione
contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di NAPOLI ha confermato la
sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato alla pena di tre anni di
reclusione per il reato di cui all’art. 368 cod. pen..
2. L’ Avv. Antonio ABET ha dedotto tre motivi di ricorso, per violazione di
legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione
dell’art. 110 cod. pen. in tema di concorso morale dell’imputato nel delitto
contestato al figlio Giovanni e assenza di motivazione quanto agli elementi
identificativi del concorso stesso.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello
non avesse dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, già maturata prima
della conclusione dei giudizio di appello, prescrizione già dichiarata infatti per il
coimputato Giovanni MENNELLA mentre, contrariamente a quanto ritenuto dalla
Corte, non si era determinata alcuna sospensione del termine di prescrizione in
ragione della adesione del V.P.O. alla astensione dalle udienze in quanto per la
relativa udienza non erano presenti tutti i tesi citati.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione
della normativa relativa alla recidiva e carenza di motivazione sul punto, dato
che l’affermata, maggiore pericolosità e maggiore propensione al crimine non
avevano tenuto conto che molti dei reati per i quali il MENNELLA era stato
condannato erano depenalizzati e che il reato oggi in esame era da attribuirsi ad
una condotta meramente estemporanea ed occasionale.
3. L’ Avv. Donato DE PAOLO ha dedotto un unico motivo di ricorso con il
quale ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 368 cod. pen.
e vizi di motivazione sul tema specifico del concorso del MENNELLA nel reato
materialmente commesso da altri, dato che l’imputato non aveva in realtà
realizzato alcun contributo materiale o morale alla commissione della calunnia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi
manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
in tema di condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria.

1

1 lett. b,c, ed e cod. proc. pen.

2. Il primo e il terzo motivo di ricorso dell’ Avv ABET e l’intero ricorso dell’
Avv. DE PAOLA trascurano di considerare che i temi rispettivamente proposti,
quello della individuazione delle condotte di concorso c.d. “morale” dell’imputato
nella presentazione della denuncia calunniosa materialmente presentata
dall’altro imputato e quello della erronea applicazione della recidiva, sono stati
proposti alla Corte di Appello di NAPOLI con motivi assolutamente generici e privi
di un concreto apparato argomentativo, così che l’esame degli stessi da parte
della Corte si presenta come una sorta di eccesso di motivazione, di per sé non

appello caratterizzati da totale genericità ex art. 581, lett c cod. proc. pen.. e la
proposizione degli stessi nei termini di cui al ricorso contrasta con l’indicazione di
cui all’art. 606, comma 3 cod. proc. pen. secondo la quale il ricorso è
inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di
appello.
3.

Il tema della avvenuta prescrizione del reato, poi, è del tutto infondato;

la recidiva reiterata contestata al MENNELLA, e ritenuta dai Giudici di merito,
comporta una pena base di nove anni di reclusione ( sei anni più la metà ex art.
99, comma 2 cod. pen.) e un termine prescrizionale allungato a sua volta
aumentato della metà e cioè di tredici anni e sei mesi di reclusione, maturato
quindi il 15 novembre 2016 a fronte di una sentenza di appello pronunciata
qualche giorno prima, e cioè il 3 novembre 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 aprile 2018.
Il Consigliere stensore

Il Presidente

Maurizio GIA ESINI

nna PE UZZELLIS

strettamente necessario a fronte, lo si ripete, della presentazione di motivi di

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