Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21541 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21541 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOSI RINALDO nato il 17/01/1981 a ASCOLI PICENO

avverso la sentenza del 28/09/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per

Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
Udito il dinsore

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di Rinaldo SOSI ha proposto ricorso per Cassazione contro la
sentenza con la quale la Corte di Appello di ANCONA ha confermato la sentenza
di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato
alla pena complessiva di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui
agli artt. 337-339 e 582,585 e 576 cod. pen.
2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge

che la notifica del decreto di citazione di appello fosse stata effettuata ai sensi
dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di ufficio
prima ancora di aver proceduto alla notifica personale all’imputato e ha aggiunto
che non vi era alcun elemento da cui desumere che l’imputato avesse
volontariamente rinunciato al suo diritto di essere presente.
2.1 n SOSI, poi, si era trasferito dopo la elezione di domicilio e la Corte era
pienamente a conoscenza del luogo della nuova, effettiva residenza, così che si
rendeva necessaria la notifica del decreto di citazione di appello appunto presso
la nuova residenza dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi
manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
in tema di condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria.
2. E’ opportuno premettere che la notificazione del decreto di citazione di
appello era stata tentata al domicilio dichiarato/eletto di Ascoli Piceno, Via
Nazario Sauro n.1, dove l’imputato notificando non risultava reperibile e che la
successiva notifica è stata effettuata mediante consegna al difensore ex art. 161,
comma 4 cod. proc. pen. in ragione appunto della riscontrata inidoneità della
dichiarazione /elezione di domicilio.
3. La tesi del ricorrente, secondo la quale la notificazione successiva alla
prima avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio di Ascoli Piceno, Via Isonzo
n. 2 noto alla Corte di Appello in quanto emergente da un “cassetto fiscale” della
Agenzia delle Entrate è infondata perché trascura di considerare, per un verso,
che il secondo non è un domicilio dichiarato o eletto per cui la prima
dichiarazione /elezione non è mai stata revocata e sostituita con una seconda di
pari efficacia e, per l’altro, che il mutamento del primo domicilio dichiarato
/eletto non è stato portato a conoscenza della Autorità procedente con le

1

penale processuale ex art. 606, comma 1 lett. c cod. proc. pen. e ha lamentato

modalità di cui all’art. 162, comma 1 cod. proc. pen. e cioè con dichiarazione
raccolta a verbale o mediante telegramma o lettera raccomandata.
4. La notifica mediante consegna al difensore ex art. 161, comma 4 cod.
proc. pen., quindi, è stata correttamente operata né ricorre poi l’ipotesi di nullità,
nemmeno adombrata dal ricorrente, di cui all’art. 171, comma 1 lett. e cod.
proc. pen. per mancato avviso dell’obbligo di comunicare la variazione del
domicilio dichiarato o eletto.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 aprile 2018.
Il Consigliere est nsore
Maurizio GIANES NI

Il Presidente
na PETRUZZELLIS

P.Q.M.

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