Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2154 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2154 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) JEAN PAUL N. IL 05/04/1987
avverso la sentenza n. 568/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 16/11/2012
1. Con sentenza in data 11.42012 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma
della sentenza del GUP del Tribunale di Torino del 21.11.2011, con lo quale Jean Paul
era stato condannato, applicata la diminuente per la scelta del rito, per il reato di cui
all’art.73 IYPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui al comma
V con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, riduceva la pena
inflitta in primo grado ad anni 4 di reclusione ed curo 18.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione Jean Paul, denunciando la contraddittorietà e manifesto
illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena con riferimento alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
E pacifico che il giudice di merito, nel riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e quindi nella determinazione della pena, debba riferirsi ai parametri di cui
all’art.133 c.p., ma non è necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo
sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso far riferimento. La
quantificazione della pena è, invero, un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità
del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente,
la sua valutazione.
balla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente che l’ imputato non è
stato ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche in considerazione
dei precedenti penali e del radicamento in circuiti criminali. Stante, poi, la ritenuta
sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, il giudizio di
comparazione con la circostanza attenuante speciale di cui all’art.73 comma V
bPR309/90 non poteva che essere formulato in termini di equivalenza. La pena base,
infine, applicata nel minimo edittale, non era suscettibile di riduzioni di sorta.
2.1. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilitd, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della sommo di turo 1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigli
esi ente
OSSERVA