Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21538 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21538 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IDRISSI YASSINE nato il 21/02/1991

avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per

11-Pf-oe.–Gen,–c-enclucW per l’inammissibilita del ricorso
Udito ilensore

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di IDRISSI Yassine ha proposto ricorso per Cassazione contro
la sentenza con la quale la Corte di Appello di GENOVA, in parziale riforma della

artt. 337 e 582,585,576 cod. pen. alla misura di cinque mesi e venti giorni di
reclusione, con conferma nel resto della sentenza appellata.
2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per vizi di motivazione
ex art. 606, comma 1 lett. e cod. proc. pen. e ha lamentato che la Corte avesse
ritenuto sussistente il dolo di entrambi i reati pur a fronte di una patologia
psichiatrica “tenuta in equilibrio precario da una potente e continuativa terapia
farmacologica iniettiva” che lo aveva portato a comportamenti e reazioni
eccessive di fronte a situazioni emotive particolarmente stressanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi
manifestamente infondati, con conseguente condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
2. Il tema della assenza del dolo è stato correttamente trattato nella
motivazione della sentenza impugnata con la corretta osservazione che le
condotte concrete tenute dall’imputato dimostravano già di per se stesse la
coscienza e volontà di usare violenza e minaccia in uno con l’intento di opporsi
alla azione del Pubblici ufficiali.
Le considerazioni svolte nel ricorso, più specificamente riferibili, semmai, a
supportare una affermazione di inesistenza totale o parziale della capacità di
intendere o volere di cui all’art. 88 cod. pen. peraltro mai espressamente
avanzata né con i motivi di appello né in questa specifica sede, restano
comunque affermazioni del tutto ipotetiche ed astratte e non incidono sulla
sussistenza dell’elemento soggettivo di entrambi i reati per i quali la Corte di
Appello ha confermato il riconoscimento di responsabilità.

1

sentenza di primo grado, ha ridotto la pena complessiva per i reati di cui agli

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 aprile 2018.

Maurizio GIA SINI

Il Presidente

Il Consigliere e tensore

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