Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21538 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21538 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALATESTA ROCCO nato il 04/03/1973 a TARANTO
avverso la sentenza del 21/05/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 21/05/2015,
parzialmente riformando la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 20/11/2013,
nei confronti di MALATESTA ROCCO riduceva la pena in relazione al reato di cui all’ art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta responsabilità dell’imputato, in quanto “dagli atti risultavano più che sufficienti elementi
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il
proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
per una valutazione positiva”.