Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21537 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21537 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HRUSTIC ALMA nato il 28/08/1981

avverso la sentenza del 19/01/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 19/01/2015, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 20/04/2009, nei confronti di
HRUSTIC ALMA in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p.

Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il
proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti

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