Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21536 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21536 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALABRESE COSIMA nato il 17/03/1970 a FRANCAVILLA FONTANA

avverso la sentenza del 20/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per

.1115132cuf.:,e.n. alrEclud-epùrtl’inammissibilita del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Cosima CALABRESE ha proposto personalmente, il 21 luglio 290b17,
ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di
MILANO, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la
sussistenza di circostanze attenuanti generiche e ha quantificato la pena in un
anno di reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. per essersi l’imputata
allontanata senza autorizzazione dal domicilio nel quale la stessa si trovava in

2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge
penale processuale ex art. 606, comma 1 lett. c cod. proc. pen. e ha lamentato
di non aver ricevuto alcun decreto di citazione a giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici
o comunque manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’art. 616
cod. proc. pen. in tema di condanna alle spese del procedimento e sanzione
pecuniaria.
2.

L’ inesistente apparato argomentativo del ricorso non consente di

comprendere se il motivo di doglianza sia riferito al decreto di citazione a
giudizio di primo grado o a quello di appello; in ogni caso, se si tratta di quello di
primo grado, va rilevato che la questione non ha comunque fatto oggetto di
motivo di appello e non può pertanto trovare ingresso in questa sede per quanto
previsto dall’art. 609, comma 2 cod. proc. pen., se si tratta invece di quello di
appello va osservato che la notificazione del decreto è avvenuta regolarmente ai
sensi dell’art. 157, comma 8 cod. proc. pen., con invio di raccomandata con
avviso di ricevimento che risulta non ritirata e restituita per compiuta giacenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 aprile 2018.
Il Consiglieri estensore

Il Presidente

Maurizio GI NESINI

Anna PETRUZZELLIS

regime cautelare di arresti domiciliari.

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