Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21535 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21535 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOUNI RADOIN nato il 10/06/1987

avverso la sentenza del 23/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO

che ha concluso per

11-Frac. Geh”. cOncludeer l’annullamento senza rinvio.
Udito il di nsore

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di BOUNI Radoin ha proposto ricorso per Cassazione contro la
sentenza con la quale la Corte di Appello di MILANO ha confermato la sentenza
di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato
alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. per
essersi lo stesso allontanato dai locali della Comunità Terapeutica presso la quale
si trovava in regime cautelare di arresti domiciliari.

penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett.
b,c ed e cod. proc. pen..
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale
la Corte di Appello aveva negato il rinvio del dibattimento per legittimo
impedimento del Difensore che aveva aderito alla astensione dalle udienze penali
deliberata dalla Unione Camere Penali, come da dichiarazione tempestivamente
trasmessa a mezzo fax alla Cancelleria della Corte stessa.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato le motivazioni con le
quali la Corte aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con
riduzione però della pena inferiore al terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei limiti di cui sotto si dirà.
2.

Il ricorrente, con il primo motivo, ha posto il tema della mancata

valutazione, da parte della Corte, di una istanza di rinvio del processo per
legittimo impedimento del Difensore derivante dall’adesione di quest’ultimo ad
una astensione dalle udienza proclamata dalla Unione delle camerf penali. é
3.

Il ricorrente ha dimostrato, in fatto, di aver effettivamente e

tempestivamente spedito via fax alla Corte di Appello di MI LANO, una
dichiarazione di astensione specificamente riferita alla udienza del 23 marzo
2017, ore 9,15 fissata a carico di BOUNI Radoin, dichiarazione che non risulta
essere stata presa in esame dalla Corte.
4. Il mancato rinvio della udienza camerale di appello richiesto dal difensore
nel corretto esercizio del diritto di astensione dalle udienze determina la nullità, a
regime intermedio, della sentenza pronunciata per mancata assistenza
dell’imputato (così Cass. Sez. 6, 24/10/2013 n. 1826, Volpe, Rv 258336), così

1

2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge

che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuove esame ad altra
Sezione della Corte di Appello di MILANO.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte di Appello di MILANO.
Così deciso il 27 aprile 2018.
tensore

Maurizio GIA ESINI

n

Il Presidente

,nna PETR ZZELLIS

Il Consigliere

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