Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21535 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21535 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDIAYE MOUSTAPHA nato il 20/04/1978 a TOUBA

avverso la sentenza del 08/07/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN PATII) E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 08/07/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 13/03/2013, nei confronti di NDIAYE
MOUSTAPHA, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 474 c.p. perché
estinto per prescrizione e confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo manifesta illogicità della motivazione, in
quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso trattarsi di falso grossolano, con la
conseguenza della insussistenza anche della condotta di ricettazione il cui presupposto è che la cosa
ricevuta provenga da delitto, cioè sia provento di reato e non prodotto di reato.
conformata – quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati – al consolidato orientamento di
questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013 – 03/02/2014, Rv. 258722),
per la quale integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti
recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione
grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera
determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei
marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne
garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato
di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi
l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita
siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, i è anche chiarito che il
delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di
cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa
nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è
provento della condotta delittuosa di falsificazione (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001 – dep.
07/06/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218770).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello si è correttamente

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