Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21533 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21533 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIONDO CARMELO nato il 26/11/1965 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO

avverso la sentenza del 26/06/2015 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI
GOTTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, con sentenza in data 26/06/2015, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE DI PACE di NOVARA DI SICILIA,
in data 09/10/2014, nei confronti di BIONDO CARMELO in relazione al reato di cui alli art. 636 c.p.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità, basata su una censurata credibilità della persona offesa e su generiche foto scattate
– il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce mancata assunzione di prova decisiva per non
essere stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale.
Il primo motivo di ricorso non è consentito, poiché, secondo il costante insegnamento di questa
Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per
il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito,
il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento anche con riferimento alla credibilità della persona offesa.
Il secondo motivo di ricorso non è consentito sia perché dal testo della sentenza impugnata non
risulta proposto motivo di appello sia perché, comunque, del tutto generico, non indicando in alcun
modo quale sarebbe la prova che si assume avrebbe dovuto essere assunta.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

sul luogo del fatto;

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