Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21532 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21532 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIEDDU FRANCESCO nato il 16/05/1946 a SIMAXIS

avverso la sentenza del 21/10/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 21/10/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 21/01/2014, nei confronti di NIEDDU
FRANCESCO confermava la condanna in relazione al reato di rapina derubricato in furto aggravato,
concedendo, però, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla mancata riduzione della pena nel minimo edittale.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria
soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, ciò che nel caso
di specie non ricorre, trattandosi di pena di poco superiore al minimo edittale, congruamente
motivata anche con riferimento ai molteplici precedenti specifici dell’imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

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