Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21532 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21532 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIMEONI PIERGIORGIO nato il 05/07/1962 a CASTELFRANCO VENETO

avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI, che ha concluso per l’inammissibilital del ricorso.
dato atto dell’assenza del difensore

Data Udienza: 01/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Venezia ha confermato

la sentenza emessa in data 19 novembre 2015 dal Tribunale di Treviso che ha
condannato Simeoni Piergiorgio alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per
violazione dell’articolo 319 quater cod. pen..
La condanna è intervenuta perché il ricorrente, abusando della sua qualità di
assistente capo della Polizia di Stato, nell’esercizio delle sue funzioni, dopo avere
fermato un autista di camion prospettandogli la sanzione di euro 2.000 e gravi

ricetrasmittente, omettendo poi di verbalizzare alcuna sanzione, induceva il
predetto a consegnargli indebitamente la somma di euro 1.000 (capo A).
Inoltre il ricorrente, sempre abusando della sua qualità, dopo avere fermato
un altro autista di camion per un controllo, prospettando gravi sanzioni ed
omettendo di verbalizzare alcunché, induceva lo stesso a consegnargli
indebitamente la somma di C 200, nonché, in altre occasioni, la somma
complessiva di euro 1.400 (capo B).
Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni rese dagli autisti dei
camion, nonché dai testi presenti ai fatti.

2.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso Simeoni, a mezzo del

difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla
qualificazione giuridica dei fatti, essendosi limitata la Corte d’appello ad
effettuare un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.
2.1. Il procedimento nasceva presso la Procura di Padova per il reato di
concussione per induzione ai sensi dell’articolo 317 cod. pen., fattispecie
successivamente riqualificata in violazione dell’art.

319-quater

cod. pen..

Prevedendo tale norma la punibilità dell’indotto, la parte non poteva essere
sentita come testimone.
2.2. Quanto al capo A), non è verosimile che il titolare della ditta del primo
autotrasportatore, una volta evitata la sanzione / abbia poi ceduto alle pressioni
del poliziotto quando oramai il verbale non poteva più essere redatto.
Il ricorrente era conosciuto come un poliziotto irreprensibile e non ha mai
richiesto soldi al titolare della ditta presso la quale si era recato il giorno dopo i
fatti contestati unicamente per richiedere un preventivo poiché stava
ristrutturando casa e al momento del controllo era in compagnia della collega
che ha reso testimonianza.
2.3. Quanto al capo B), l’imputato non ha mai posto in essere la condotta
contestata perché non poteva trovarsi nella zona ove era avvenuto il fatto che è
al di fuori dell’area di sua competenza. Tutti gli spostamenti sono documentati
2

conseguenze per l’accertata presenza a bordo del mezzo di un apparato radio

con i fogli di servizio. Tale circostanza è stata completamente trascurata dalla
Corte d’appello pervenendo a un travisamento dei fatti.
In ogni caso il reato astrattamente configurabile nel caso in questione non è
quello di cui all’articolo 319 quater cod. pen., bensì quello di corruzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre rilevare come tutte le doglianze mosse dal ricorrente in merito

ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità.
1.1. Per un verso, il ricorrente non si confronta con il compendio
motivazionale svolto dai Giudici della cognizione nelle sentenze di primo e di
secondo grado e, dunque, omette di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
D’altronde, deve essere ribadito il principio più volte espresso da questa
Corte di legittimità, secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di
motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con
quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,
allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte
dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando
frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della
decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i
giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante
con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti
alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico – giuridici della decisione, ma
anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato
elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed
ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926
del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
1.2. Per altro verso, le deduzioni in ordine alla ricostruzione in fatto si
traducono in una sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali, non
consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere
l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e
l’insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza possibilità di valutare la
rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n.
47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3

alla ricostruzione in fatto di ciò che forma oggetto di contestazione non sfuggono

1.3. Non può inoltre sottacersi che, a fronte della duplice condanna in primo
ed in secondo grado (cd. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova,
desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo
purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato dinanzi a
questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle
critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non
esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano
incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma
di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili,

merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti
(Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060
del 12/12/2013 – dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Situazione che non è
ravvisabile nel caso in oggetto.

2. Appare incensurabile la motivazione svolta dai giudici di merito – valutate
unitariamente le sentenze di primo e di secondo grado – allorché si è ritenuta
integrata la fattispecie di cui all’art. 319 quater cod. pen.: la vicenda, come
ricostruita in narrativa e corredata da precisi riferimenti probatori, si appalesa
infatti correttamente sussunta nella fattispecie incriminatrice, e ciò anche con
riguardo allo specifico aspetto dell’induzione di Amatuzzo Vincenzo e Martin Loris
a dare o a promettere indebitamente denaro all’imputato il quale, abusando delle
sue qualità di assistente capo della Polizia di Stato, fermava i due autisti di
camion per un controllo, prospettando gravi sanzioni.

3. E’ inammissibile la deduzione difensiva secondo la quale le parti offese
avrebbero dovuto essere escusse con le garanzie di legge perché indagabili alla
luce della modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2012.
Sussiste, infatti, piena continuità normativa tra le fattispecie di cui agli artt.
317 e 319 quater cod. pen..
Il Collegio condivide integralmente il principio espresso da Sez. U n. 12228
del 24/10/2013, Maldera, laddove viene riconosciuta la continuità normativa fra
la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo
reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319

quater

cod. pen., considerato che la pur prevista punibilità, in quest’ultimo, del soggetto
indotto non ha mutato la struttura dell’abuso induttivo, fermo restando, per i
fatti pregressi, l’applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui
alla nuova norma.

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il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di

Come sottolineato dalle Sezioni Unite, molteplici ragioni militano per tale
continuità: a) il volto strutturale dell’abuso induttivo è rimasto immutato; b) la
prevista punibilità dell’indotto non investe direttamente la struttura tipica del
reato, ma interviene, per così dire, solo «al suo esterno»; c) la vecchia
descrizione tipica già contemplava, infatti, la dazione/promessa del privato e
delineava un reato plurisoggettivo improprio naturalisticamente plurisoggettivo,
inquadramento dogmatico quest’ultimo che non incide sulla ricognizione logicostrutturale; d) finanche sotto il profilo assiologico, la nuova incriminazione è in
linea con quella previgente, anche se ne restringe la portata offensiva alla sola

dimensione pubblicistica del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica
amministrazione.
3.1. La sopra richiamata ricostruzione dei rapporti tra le fattispecie
succedutesi è utile anche per risolvere la questione prospettata dal difensore.
La sentenza Sez. U., 12228 del 24/10/2013, Maldera, ha espressamente
chiarito che il soggetto privato indotto, nonostante la «punibilità bilaterale» ex
art. 319 quater c.p., continua a mantenere il suo status di danneggiato, trovando
applicazione nei suoi confronti i principi generali sulla successione delle leggi
stabiliti dall’art. 11 preleggi.
La collocazione del fatto originariamente contestato, nel nuovo reato di cui
all’art. 319 quater c.p., avviene, quindi, sulla base del principio fissato dall’art. 2,
comma 4, c.p. in quanto tale norma è più favorevole all’imputato.
E, quindi, la nuova fattispecie di induzione può trovare applicazione, per i
fatti pregressi solo per l’imputato, perché norma più favorevole, non per il
«concusso» per il quale la disposizione prevista dall’art. 319 quater cod. pen.,
comma 2, non è certo applicabile retroattivamente ex art. 2 cod. pen. (si veda
anche Sez. 2, n. 29713 del 19/04/2017, Rv. 270666, che, nel riconoscere il
diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al
momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal
reato, ribadisce che deve si deve riconoscere continuità normativa fra le due
fattispecie).
Alla luce di tale regula iuris, è, dunque, erroneo ritenere – come fa la difesa
nella seconda parte del primo motivo – che Penzin e Martin avrebbero dovuto
essere sentiti con le garanzie previste dalla legge per l’imputato, essendo mutate
le loro posizioni. I predetti, nel presente procedimento, rivestono unicamente la
qualifica di parti offese.

4. Né può ritenersi, come prospettato dalla difesa, che, quanto al capo B).
sia configurabile il reato di corruzione e non quello di cui all’art. 319 quater cod.
pen.
5

ri(

Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere
utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti
richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario
pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre
l’extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa
indebita, mentre l’accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed
evidenzia l’incontro libero e consapevole della volontà delle parti.
Non può di certo parlarsi di scambio corruttivo, a fronte delle dichiarazioni

qualche contestazione del codice della strada, gli disse «passerò a trovarla» e poi
si recò una prima volta da lui dicendo che non riusciva a vivere col proprio
stipendio ed altre volte ancora sempre ottenendo somme di denaro.
La parte offesa, fugando ogni dubbio, ha chiarito che, così facendo, sperava
«di non essere nell’occhio del ciclone» da parte della Polizia stradale.

5.

Le restanti doglianze della difesa sono inammissibili perché sono

finalizzate a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze
processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa
delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio
improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica
conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali dell’impugnata
decisione.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 1 marzo 2018

della parte offesa del reato che ha riferito che l’imputato, invece di muovergli

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