Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2153 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2153 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RUSSO PASQUALE N. IL 06/05/1946
avverso la sentenza n. 8186/2011 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 10.4.2012 il GIDP del Tribunale di Torre Annunziata applicava a
Russo Pasquale, previa esclusione della recidiva e ritenuta la diminuente per la scelta
del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 4, mesi 9 di reclusione ed curo
22.500,00 di multa per i reati di cui agli artt.10 e 14 L.497/74 (capo a), 23 L110/75
(capo b), 648 c.p. (capo c), 10 L.497/74 (capo d), 73 col bis DPR 309/90 (capo e), 697
c.p. (capo f), unificati sotto il vincolo della’continuazione.
Propone ricorso per cassazione Russo Pasquale, a mezzo del difensore, denunciando
l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo e (sussumibile nella
ipotesi di lieve entità di cui al comma V) e conseguentemente la illegalità della pena
applicata, risultando più grave il reato di cui all’art.648 c.p. ascritto al capo c).
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
La possibilità, poi, di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del
fatto, contenuta in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai
casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui
reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione
presenti margini di opinabilità “(ex plurimis Cass.pen. sez.4 n.10692 dell’11.3.2010;
sez.6 n.45688 del 20.112008; sez.3 n.44278 del 23.10.2007).
2.1.1. Nel caso di specie dalla contestazione risultava che il ricorrente era imputato di
aver detenuto a fini di spaccio gr. 152 di hashish (pari a 91,3 dosi medie singole) e
gr.2,1 di canapa indiana (pari a 3,6 dosi medie singole), per cui il 6UP ha ritenuto
corretta la qualificazione giuridica del fatto (secondo la previsione di cui al comma 1
bis dell’art.73 DPR 309/90), così come prospettata dalle parti.
Conseguentemente il rato più grave era,come ritenuto, proprio quello di cui al capo e).
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di e ro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 20
DEPOSITATA
Il Consigli est.
( ty dy te
IN CANCELLERIA

OSSERVA

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