Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21529 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21529 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEDAJ SHEZAI nato il 30/04/1975
RAKIPAJ LEONARD nato il 24/03/1975
MATAJ LORENC nato il 23/12/1978
BREGAJ FITIM nato il 26/10/1987

avverso la sentenza del 20/10/2015 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIP del TRIBUNALE di TORINO, con sentenza in data 20/10/2015, applicava nei confronti di
DEDAJ SHEZAI, RAKIPAJ LEONARD, MATAI LORENC e BREGAJ FITIM la pena concordata dalle parti
ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato, commesso in concorso di cui all’ art. 628 c.p.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
DEDAJ SHEZAI deduce: mancanza di motivazione con riferimento alla congruità della pena.
RAKIPAJ LEONARD deduce: mancanza di motivazione con riferimento alla congruità della pena.
MATAJ LORENC deduce: vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.
e alla congruità della pena.
I motivi dei ricorsi di tutti gli imputati sono manifestamente infondati ovvero non consentiti.
Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere
dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di
certo, non ricorre nel caso di specie.
Inoltre, è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso
di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così d

il 16/05/2016

BREGAJ FITIM deduce: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato

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