Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21527 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21527 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VARA ALESSANDRO nato il 15/08/1947 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 06/10/2017 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 08/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Luigi Orsi, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 6/10/2017, il Tribunale di Palermo rigettava l’istanza di
riesame, proposta da Vara Alessandro avverso l’ordinanza, datata 18 settembre 2017, con cui

degli arresti domiciliari e del divieto di svolgere attività imprenditoriale e di ricoprire uffici
direttivi, presso persone giuridiche e imprese per la durata di un anno, in ordine al reato, di cui
all’art. 223, c. 1, in relazione all’art. 216, c. 1, n. 1 I.f., contestatogli perché, nella qualità di
amministratore della Chibivet srl, dichiarata fallita dal medesimo tribunale in data 22/04/2015,
con un passivo di C 1.839.154,03 ed un attivo insignificante, aveva distrutto e distratto
l’azienda appartenente alla società fallita, comprensiva del suo avviamento, che aveva
spostato verso la Chibivet L.C. srl, società da lui appositamente costituita e amministrata di
fatto e, in ogni caso, aveva distratto beni aziendali, specificamente individuati, rapporti di
lavoro con dipendenti e con clienti della società fallita, incluso il trasferimento alla nuova
società della sede, in precedenza occupata dalla società fallita, dissipando nello stesso tempo il
patrimonio aziendale mediante l’assunzione di personale non necessario, nonché in ordine al
delitto, ex art. 216, c. 1 n. 2, contestatogli per aver, nella medesima qualità, distrutto o
omesso di tenere parte delle scritture contabili e al delitto, di cui all’art. 12 quinquies d.l.
n.306/92, ascrittogli per aver attribuito fittiziamente ad altri la titolarità di beni, individuati in
modo specifico, oltre alla simulazione della vendita a Vara Alessio delle quote, detenute da
Vara Dario nella srl Chivibet L.C. srl, al fine di reimpiegare, in quest’ultima società, le
disponibilità patrimoniali distratte, sopra menzionate, con l’aggravante, ex art. 219 I.f., per
aver commesso più fatti di bancarotta fallimentare (fatti commessi, in Palermo, fino al
4/01/2017).
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
allega vizi di legittimità, ex art. 606 lett. b), c) ed e), in relazione agli art. 273, 125, 192, 546,
lett. e), cod. proc. pen., ed agli art. 223, c. 1-216 c. 1 n. 1, 219, 223 – 216, c. 1 n. 2 I.f., 12
quinquies D. L. 306/1992. Per la precisione, ad avviso della parte ricorrente, il provvedimento
in questione sarebbe viziato, non essendo stati considerati dal giudice gli argomenti a discolpa,
apportati in giudizio dallo stesso ricorrente. I giudici non avrebbero tenuto in considerazione le
vicende, relative al centro di analisi ambientale, creato dal Vara nel 1983 e privato dei mezzi
finanziari in un contesto difficile, che aveva costretto l’esponente a interrompere l’attività nel
2013 e a trasferire, tramite cessioni lecite, i macchinari del centro alla società di nuova
costituzione. La nuova società era stato il mezzo per taluni suoi collaboratori di proseguire
l’attività, iniziata nel centro di analisi. Tali circostanze rendevano evidenti la mancanza di colpa
del Vara. Per di più, i giudici non avevano considerato i dati della relazione fallimentare, relativi

il GIP del Tribunale di Palermo aveva applicato, ai danni del medesimo, le misure cautelari

all’assenza di passività inesistenti e di esposti personali effettuati con somme della società. La
nuova società aveva acquisito l’affitto della sede del centro onde consentire la prosecuzione
dell’attività. Tale insieme di circostanze, riferite dall’indagato nel corso dell’interrogatorio, non
era stato oggetto di alcuna motivazione da parte dei giudici del riesame. Anche gli errori nella
redazione della contabilità non erano addebitabili al Vara, ma al consulente incaricato. In tale
contesto non era prospettabile un intento del prevenuto di danneggiare i creditori. Quanto
all’ipotesi dell’intestazione fittizia dei beni, la stessa era sprovvista di una prova effettiva di una

prospettata dal giudice del riesame, ad avviso del ricorrente, non era affatto giustificata, alla
luce dell’incensuratezza del prevenuto e della sua condotta precedente, tanto più tenuto conto
della sua età avanzata e dell’impossibilità di nuove iniziative imprenditoriali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre, innanzitutto, sottolineare che il provvedimento in oggetto appare supportato da
motivazione idonea e congrua, con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza,
sulla scorta dell’evidente continuità di attività, tra la Chibivet srl e la Chibivet L.C. srl, società
entrambe facenti capo ad Alessandro Vara, mediante un’operazione volta a svuotare la prima
società, con il trasferimento dalla prima alla seconda di tutti i principali fattori aziendali, inclusi
i beni aziendali e l’avviamento. E che le società facessero capo entrambe al Vara, sostengono i
giudici del merito, lo dimostrerebbe la qualifica del Vara di socio di maggioranza (al 99%) e
amministratore unico della Chivibet srl, oltre ad ulteriori elementi, costituiti dall’identità della
denominazione delle due società, dalla titolarità delle quote societarie in capo a nipoti del Vara,
dalla concomitanza del trasferimento delle attività nel periodo di maggiore difficoltà economica
della prima società e dalla prosecuzione della stessa attività nella stessa sede, tramite una
costante collaborazione del Vara, dal medesimo sostanzialmente riconosciuta.
Riconosciuta la fondatezza del quadro indiziario così delineato, in effetti è prospettabile una
condotta distrattiva, in pregiudizio dei creditori della società fallita, ormai resa una scatola
vuota, oltre alla ricorrenza di gravi indizi, in ordine alle ulteriori fattispecie di reato, contestate
al Vara, sia in relazione all’omessa regolare tenuta dei libri contabili della società fallita,
implicante l’impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della
società, sia in relazione al delitto di intestazione fittizia di beni e di altre utilità.
E ciò a prescindere da una prospettazione, non provvista di concretezza, di un’eventuale
estensione del fallimento, in considerazione del riscontro di un legame societario, di fatto, tra
le due società in questione.
2. Relativamente, invece, alle esigenze cautelari, sottese al provvedimento di reiezione
dell’istanza di riesame, si osserva che in effetti la motivazione non risulta completa e congrua,
dovendosi considerare, oltre alle connotazioni concrete della condotta, posta in essere dal
prevenuto, di per sé sole denotanti, secondo il tribunale, una notevole spregiudicatezza del

gestione esclusiva della nuova società da parte del Vara. Da ultimo, la prognosi negativa,

medesimo, altresì, le circostanze, poste in luce nel ricorso odierno, incentrate
sull’incensuratezza del Vara e sull’obiettiva limitatezza della reiterazione di comportamenti
analoghi, ricollegabile all’età avanzata del ricorrente, già ultrasettantenne.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve, quindi, annullare il provvedimento
impugnato, limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, con contestuale rinvio al
Tribunale di Palermo (Sez. Riesame) per nuovo esame, rigettandosi nel resto il ricorso.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al profilo della sussistenza delle esigenze
cautelari e rinvia al Tribunale di Palermo (Sez. Riesame) per nuovo esame. Rigetta nel resto il
ricorso.
Così deciso 1’8/02/2018

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA